Descrizione
Comune di Lizzano
Ufficio Leva
Iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nel 2002
IL SINDACO
Richiamati gli artt. 1932-1933-1934-1935 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66, relativi alla normativa vigente in tema di formazione delle liste di leva;
RENDE NOTO
Ai sensi dell'art.1932:
a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire, entro il corrente mese di gennaio, nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.
La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.
Ai sensi dell'art. 1933:
1. sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre abbia domicilio altrove;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da
a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.
2. Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.
Ai sensi dell'art. 1934:
l. I giovani domiciliati nel Comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta, si presentano spontaneamente all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
2. I giovani di cui al comma 1 sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.
Ai sensi dell'art. 1935:
1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.
2. Ogni ulteriore notizia e informazione potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Servizi Demografici —Servizio Leva (tel.099 - 9558617).
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune così come previsto dalla normativa vigente.
Lizzano, 19 dicembre 2018
Il Sindaco
F.to: D.ssa Antonietta D'Oria